ATTENZIONE - DISPOSIZIONI DL CURA ITALIA


 

SOSPENSIONI E DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L. “CURA ITALIA”

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni in materia di adempimenti.

 

Sospensione dei versamenti dovuti da tutti i contribuenti

 

Non viene applicata alcuna sanzione e non sono dovuti interessi per tutti i versamenti alle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli contributivi, assistenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo se eseguiti entro il 20 marzo 2020.

 

Maggior periodo di sospensione dei versamenti dovuti dai contribuenti che svolgono le attività di seguito specificate:

-    imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;

-    associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

-    gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine;

-    teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;

-    gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;

-    parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni;

-    servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

 

Sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 e di quelli per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale”, contributi INPS e premi INAIL in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020.

 

I suddetti versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine rinviato al 1° giugno 2020 in quanto il 31 maggio 2020 coincide con una domenica), senza applicazione di sanzioni o interessi, ovvero in cinque rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, che dovrebbero essere maggiorate degli interessi legali sulle rate successive alla prima.


Maggior periodo di sospensione dei versamenti dovuti da tutti i contribuenti di minori dimensioni

 

Per i contribuenti che non abbiano superato il limite di ricavi di 2 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore della norma (in genere l’anno 2019), la sospensione opera per:

  • i versamenti relativi a relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale”, IVA, contributi INPS e premi INAIL, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.

I suddetti versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine rinviato al 1° giugno 2020 in quanto il 31 maggio 2020 coincide con una domenica), ovvero in cinque rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, che dovrebbero essere maggiorate degli interessi legali sulle rate successive alla prima.

Nessuna proroga risulta attualmente prevista per i versamenti in scadenza nel mese di aprile, che dovranno quindi essere effettuati entro i termini ordinari.

 

Nessun limite di fatturato per i Comuni ubicati nella “Zona Rossa”

Ulteriori misure di maggior sostegno per i contribuenti residenti nelle zone che per prime sono state colpite dal virus.

In particolare, per i contribuenti aventi residenza, sede legale o sede operativa nelle zone indicate nell’allegato 1 al DPCM 01.03.2020 (i 10 Comuni lombardi e Vo’ in Veneto), rimangono vigenti le misure introdotte dal DM 24.02.2020: la proroga vale quindi per tutti i versamenti, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza compresa tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Anche in questo caso, si dovrà poi provvedere al versamento delle somme dovute entro maggio 2020, secondo le due diverse modalità sopra esposte.

 

Sospensione delle ritenute per agenti ed autonomi

Misura di sostegno per i soggetti percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni che:

-  non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a euro 400.000 al 31/12/2019, e

-  nel mese precedente (febbraio 2020) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In possesso dei due predetti requisiti, i contribuenti potrebbero chiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante apposita dichiarazione, di non applicare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) del D.p.r. 600/1973, sulle somme percepite nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 marzo 2020.

Ai fini pratici, tale disposizione prevede che l’onere di versamento ricada in capo al sostituito che ha percepito le somme al lordo delle ritenute. Egli dovrà quindi provvedere al versamento delle stesse entro la data del 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, senza applicazione di sanzioni ed interessi. In sostanza, vi è una traslazione dell’onere di versamento dal sostituto al sostituito.

 

 

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti

Relativamente agli adempimenti comunicativi e dichiarativi rientranti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, il termine ultimo di trasmissione telematica è stato fissato al 30 giugno 2020. Entro tale data del 30 giugno 2020 dovrà quindi essere effettuata la trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019 e della Comunicazione della liquidazione periodica relativa ai primi tre mesi o al primo trimestre dell’anno 2020.

 

Sospensione cartelle di pagamento, avvisi accertamento e addebiti enti.

E’ altresì disposta la sospensione dei termini per i versamenti scadenti tra l’8 Marzo ed il 31 Maggio 2020 relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. In questo caso i versamenti devono essere effettuati entro 30 giugno 2020.

 

Cassa integrazione e licenziamenti

E’ disposta la possibilità per tutte le imprese di ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga o al Trattamento Ordinario di Integrazione salariale per i dipendenti già assunti alla data del 23 Febbraio 2020 e contestualmente è inibita per i 60 giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto Legge la possibilità di ricorrere ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

 

Credito imposta sugli affitti dei negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). 

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

 

 

 

 

****

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore approfondimento si rendesse necessario in merito a quanto precede, è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.

 

Studio Mandolesi

linea

« indietro